Ammonimento del questore
Ammonimento stalking cosa c’è da sapere
Di fronte ad atti persecutori, molestie telefoniche e molti altre tipologie di stalking le strade percorribili sono diverse e sono state pensate tenendo conto delle difficoltà che la vittima deve affrontare quando si trova dentro una situazione di questo tipo; molte volte la vittima sente la necessità di sentirsi protetta ma allo stesso tempo non ha la giusta forza emotiva per avviare procedimenti penali e processi che in quel momento le sembrano più grandi di lei.
La legislazione si è posta a metà strada tra queste due sensazioni contrapposte, cercando di trovare una situazione di equilibrio: da un lato la protezione, la sicurezza per placare la situazione ed evitare che il vortice in cui si trova la vittima degeneri prendendo forme sempre più pericolose, dall’altro un maggior senso di serenità mentale nell’intraprendere un’azione che non abbia esiti lunghi e tortuosi.
Stiamo parlando di una forma alternativa di tutela che fa riferimento all’art. 8, D.L. 11/2009 intitolato “ammonimento del questore” . Il principale vantaggio di questa tutela sta nell’essere una risposta tempestiva ed efficace ai problemi di stalking. Infatti, prevede un intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (dotato di maggiore elasticità rispetto all’Autorità Giudiziaria).
Ammonimento del questore presupposti
Questa forma di tutela vuole essere una sorta di “prevenzione” per salvaguardare l’incolumità della vittima, dissuadendo l’individuo ritenuto socialmente pericoloso dall’adottare comportamenti ritenuti un reato di stalking. Proprio per la caratteristica dell’essere più veloci, queste misure preventive non sono da confondersi con le pene o le misure di sicurezza perché non prevedono la prova di reità del soggetto destinatario quanto la sua pericolosità sociale. In sintesi, ai fini dell’emissione di un provvedimento preventivo è sufficiente dimostrare la pericolosità sociale del soggetto.
Altro aspetto da tenere in considerazione ai fini della validità di questo provvedimento è che l’intervento del Questore può essere richiesto solo nel caso in cui la vittima non si sia già messa in contatto con l’Autorità Giudiziaria.
La procedura per richiedere l’ammonimento
Per quanto riguarda la procedura, in linea generale è composta da tre step:
- Istanza. La vittima di Stalking fa richiesta di ammonimento al Questore e mostra una situazione che possa avere i presupposti di un reato di stalking; questi presupposti sono richiamati dall’art. 612- bis c.p e fanno riferimento ad una certa continuità delle molestie, minacce o dei comportamenti possessivi nei confronti della vittima (es. pedinamenti, sorveglianza sotto casa ecc.) e che tipo di impatto questi abbiano sulla la sfera psicologica (es. stato di ansia e di paura), la sfera fisico-biologica e la sfera della libera autodeterminazione (che fa riferimento al cambiamento delle proprie abitudini di vita). Il Questore valuterà la situazione e prenderà eventualmente un provvedimento sulla base degli allegati dell’istanza; non farà nessun altro tipo di approfondimento per conto suo per capire meglio quanto la vittima ha presentato, quindi è importante argomentare gli eventi in maniera coerente e con logicità ed è opportuno farsi aiutare da esperti in questa fase.
- Istruttoria. Il Questore, se lo ritiene necessario per completare la valutazione della situazione, può contattare il presunto stalker e sentire le sue dichiarazioni. Il più delle volte, sempre per questioni legate alla velocità della procedura, non solo non vi è un contatto con questo ma non viene nemmeno messo al corrente dell’apertura della pratica nei suoi riguardi.
- Decisione. Se il Questore ritiene che gli elementi che ha a disposizione non sono sufficienti affinché si possa ritenere una persona pericolosa a livello sociale rientrante nella fattispecie dell’art. 612- bis c.p. la domanda sarà rigettata. Se invece dagli atti evidenzia elementi che di fatto sottolineano un comportamento che può rientrare nella fattispecie del reato di Stalking, emetterà il provvedimento ammonitivo.
Ammonimento del questore conseguenze
Se il soggetto destinatario del provvedimento ammonitivo non porrà fine agli atti persecutori ai danni della vittima, automaticamente potrà essere perseguito d’ufficio senza la necessità che venga fatta un’ulteriore querela nei suoi confronti: in questo caso, si verifica anche un aumento della pena nel caso di condanna.