Art 391 bis cpp nelle Indagini Difensive
Art 391 bis cpp e il colloquio non documentato
Che cos’è il colloquio non documentato e come viene regolamentato? Detto anche colloquio informale, viene disciplinato dall’articolo 391-bis c.p.p. ed è volto a reperire “circostanze utili ai fini dell’attività investigativa”. Ci si può avvalere di questa modalità di atto tipico nel corso di un’indagine difensiva.
Il colloquio non documentato è un atto finalizzato a verificare i fatti che l’individuo interrogato conosce. In questo modo, le parti sono in grado di valutare l’utilità delle notizie e la possibilità di introdurre un testimone all’interno del procedimento.
Può essere svolto sia dal difensore sia dall’avvocato, sia da investigatori privati autorizzati.
Si tratta di uno strumento molto utile specialmente per il difensore per due motivi:
- permette di analizzare i fatti;
- consente di ottenere una dichiarazione in forma scritta.
Inoltre, dal momento che il colloquio non è documentato, in caso le informazioni non risultino utili ai fini del procedimento, non c’è l’obbligo di registrarle o verbalizzarle e di riportarle.
Chiunque intenda effettuare un colloquio non documentato è obbligato ad avvertire l’interrogato:
- della propria qualità e dello scopo del colloquio;
- se intende ricevere dichiarazioni o assumere informazioni con una determinata forma di documentazione;
- dell’obbligo di dichiarare se si è sottoposti ad indagini nello stesso procedimento o per un reato collegato;
- della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
- del divieto di rilevare le domande formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte;
- delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
Di fatto, l’art. 391-bis esclude alcune persone dall’intervista, quali, ad esempio, il giudice, il pubblico ministero, il responsabile civile e i difensori con i loro assistiti che abbiano verbalizzato altre interviste durante lo stesso processo