Articolo 612 bis cp per Atti Persecutori
Art 612 bis codice penale
L’articolo 612 bis cp del Codice Penale o “atti persecutori” fa riferimento al reato di stalking ed è stato introdotto nel 2009. Tale reato ha lo scopo di fornire una tutela penale alle persone vittime di minacce e molestie reiterate, senza che queste sfocino necessariamente in violenza.
Vi sono una serie di elementi che caratterizzano il reato e lo rendono rilevante ai sensi dell’art 612 bis cp:
- perdurante e grave stato di ansia
- timore fondato per la propria incolumità o persone vicine
- alterazione abitudini di vita
L’aspetto fondamentale da tenere in considerazione è la reiterazione delle azioni minacciose nei confronti di un determinato soggetto.
Col tempo sono state introdotte due circostanze aggravanti: al 2° e 3° comma viene specificato che la pena sarà aumentata fino ad un terzo se il fatto viene commesso dal coniuge legalmente separato/divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato da una relazione affettiva alla persona offesa. Inoltre, sarà previsto un aumento ulteriore della pena se gli atti vengono commessi a danni di soggetti più deboli, come minori, donne in gravidanza, persone disabili, con armi o da persona travisata.
I casi più comuni dove viene applicato
Stalking telefonico
Vi sono diversi modi in cui possono svilupparsi le molestie e un esempio è dato dalle molestie telefoniche. Gli operatori dei call center possono facilmente incappare in questo tipo di reato:
Con l’articolo 660 cp si afferma che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516€”.
Nel caso in cui le molestie turbino l’individuo a tal punto che questo debba cambiare le proprie abitudini, ci troviamo di fronte al reato di stalking.
Cyberstalking
Senza dubbio l’avvento di Internet e dei social media ha cambiato il modo di gestire le relazioni e la comunicazione tra individui e ha portato con sé anche conseguenze più spiacevoli, fornendo ulteriori strumenti a disposizione degli stalker. Proprio in questo senso si può parlare di cyberstalking, inteso come minacce o molestie reiterate mediante strumenti informatici con lo scopo di generare paura nella vittima.
Denuncia stalking cosa sapere
La vittima di stalking può denunciare previa querela, il cui termine è di sei mesi (art. 609 septies per i reati di violenza sessuale). È prevista anche una procedura di ammonimento alla quale è possibile ricorrere prima di arrivare alla querela: lo scopo è far sì che l’autore delle molestie si attenga ad un comportamento conforme alla legge, proteggendo così la vittima.
Art 612 bis cp aggiornato
Nel caso in cui il soggetto reiteri nelle sue azioni, queste verranno punite con riferimento all’articolo 612 bis. Con l’aggiornamento del 9 agosto del 2019, l’individuo colpevole di reato di stalking può essere punito con la reclusione, da sei mesi a cinque anni.