Come licenziare un dipendente
Licenziare un dipendente in Italia
Come licenziare un dipendente? l’investigatore aziendale prova a rispondere a questa domanda difficile proprio in questo periodo quando due imprese su tre hanno sentito il peso dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia e si ritrovano a dover fare i conti con gli effetti negativi che si ripercuotono sul business in misura non indifferente. Si tratta di un momento molto delicato in cui l’obiettivo primario è quello di escogitare tutte le soluzioni e strategie possibili per continuare a creare valore per i clienti e mantenere gli equilibri patrimoniali e finanziari in un’ottica di lungo periodo, garantendo la sostenibilità economica.
Questa situazione comporta inevitabilmente delle pressioni nei dipendenti riguardo i loro posti di lavoro in quanto temono un impatto a cascata derivante dal contesto appena descritto; tagliare il personale per alcune organizzazioni poteva sembrare la strada legittima e più immediata da intraprendere per fare fronte alla situazione.
Per sostenere il lato dei dipendenti, il Governo ha stabilito il blocco dei licenziamenti ma prima di parlare del decreto in questione, facciamo un po’ di mente locale sulla questione dei licenziamenti che sono di tipo diverso a seconda della ragione sottostante.
Come licenziare un dipendente a tempo indeterminato
Il dipendente, con contratto a tempo indeterminato, può essere licenziato se si verificano delle particolari situazioni che riguardano da un lato la condotta del lavoratore e dall’altro la situazione in cui versa l’azienda.
I motivi di licenziamento
In base al comportamento del lavoratore abbiamo:
Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio lavoratore è presupposto fondamentale per la continuazione del rapporto di lavoro e quando questa fiducia viene meno, scatta il licenziamento. Rientrano in questa tipologia i casi di furti sul posto di lavoro e di attentato all’incolumità fisica del datore di lavoro o di colleghi. In questi casi l’interruzione del rapporto di lavoro è immediata.
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Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Anche in questo caso viene a mancare la fiducia nei confronti del dipendente che però ha compiuto atti ritenuti meno gravi rispetto alla giusta causa. L’interruzione non è immediata ma ci deve essere un termine di preavviso che è previsto nel contratto pena l’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta da chi vi rinuncia. Il dipendente continua a lavorare e percepisce la retribuzione sino alla scadenza del termine.
In base alla situazione che sta attraversando l’azienda:
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In questo caso è l’azienda a licenziare. In questo caso deve dimostrare che il licenziamento nasce dall’esigenza di salvare il reparto dalla crisi o da una scelta più efficace ed efficiente nell’allocazione delle risorse. Inoltre, deve dimostrare l’impossibilità di impiegare il dipendente anche in mansioni meno qualificate.
Cosa dice la legge sul licenziamento
La corte di Cassazione ha stabilito che è possibile licenziare anche senza crisi economia purché dietro vi sia una valida motivazione che faccia scattare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente: sarà il giudice ad effettuare un controllo.
Quello che deve dimostrare il datore di lavoro in questo caso non è tanto lo stato di crisi dell’azienda, quanto che le motivazioni dietro la scelta di licenziamento siano da attribuire a un cambiamento organizzativo che provoca la soppressione della posizione ricoperta dal dipendente.
Ovviamente non è possibile licenziare un lavoratore sostenendo che la sua mansione è stata soppressa per poi assumerne un altro nella stessa funzione, così come non può essere esternalizzato il rapporto nascondendo la natura di rapporto subordinato.
Cosa cambia con il blocco dei licenziamenti introdotto con l’art 46 del decreto Cura Italia?
Il decreto, inizialmente annunciato dal 17 marzo 2020 fino al 16 maggio 2020, vede la sua proroga fino al 31 marzo 2021 bloccando le procedure di riduzione collettiva del personale e i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di dipendenti in azienda. Restano fuori dal blocco i licenziamenti per giusta causa e alcune casistiche come per esempio:
- i licenziamenti per la fruizione del pensionamento per la quota “100”;
- i licenziamenti per raggiunti limiti di età;
- i licenziamenti per superamento del periodo di comporto: l’arco temporale durante il quale un lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. La durata è stabilita dalla contrattazione collettiva;
- i licenziamenti dei dirigenti;
- i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;
- la risoluzione del rapporto di apprendistato.