SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA

Qualora si voglia adoperare un servizio di portineria o guardiania non armata per la tutela di un bene, a norma di legge la figura preposta dovrà essere parte di un istituto di vigilanza e avere ottenuto tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento della mansione.

Servizi di Portierato e Guardiania non armata Professionale diurna, guardiania notturna e festiva con Personale Specializzato

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Servizio di guardiania

L’appartenenza ad un istituto di vigilanza così come l’iscrizione alle liste della prefettura sono obbligatorie anche nel caso in cui sia solo previsto un servizio di vigilanza non armata. Il servizio di portierato rientra infatti tra le mansioni di un vigilante non armato che svolge un lavoro di protezione, tutela e controllo sul bene in questione. Questo genere di sorveglianza è finalizzata ad agire come deterrente contro furti, danni o altri atti vandalici che potrebbero arrecare danno alle strutture. Nello svolgere questa mansione il vigilante dovrà anche preoccuparsi del controllo degli accessi. Potrà raccogliere le informazioni che ritiene opportune sui visitatori esterni e accertarsi delle loro intenzioni prima di lasciare che accedano allo stabile.

Guardiania non armata

La funzione primaria di un custode o di un vigilante non armato è dunque quella di salvaguardia del bene ma non è la sola. Generalmente è chiamato anche a svolgere tutte mansioni ordinarie e straordinarie correlate alla gestione della struttura dove presta servizio, sia essa un condominio, una azienda o un complesso industriale. Tra queste si annoverano il servizio di accoglienza, reception e centralino così come il ritiro di pacchi e posta ordinaria. Per quanto riguarda invece le lettere raccomandate potrà raccogliere solo previa autorizzazione scritta del destinatario. Il portiere si occuperà inoltre di piccoli lavori di manutenzione ordinaria dello stabile e, solo se espressamente previsto dal contratto di assunzione, di fornire un servizio di custodia chiavi.

Servizio di portierato normativa

Il decreto ministeriale n. 269 del 1 Dicembre 2010 entrato in vigore il 16 Marzo 2011, definito anche “decreto sulla capacità tecnica”, ha infatti introdotto dei requisiti specifici per i professionisti del settore e le imprese di vigilanza privata in termini di formazione e doveri. Inoltre sancisce che le guardie giurate possono occuparsi della sicurezza di diversi obiettivi sensibili, qualora mancasse l’intervento delle forze di polizia.

Contratto portierato a chi è rivolto

Servizi per le Aziende, Uffici, Negozi, Showroom, Hotel, Stabilimenti, Industrie, Pubblica Amministrazione, allo scopo di Proteggere Luoghi e Persone.

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