Uno degli strumenti più utili per il difensore è, senza alcun dubbio, quello di contattare i soggetti a conoscenza di qualche particolare informazione utile per la ricostruzione dei fatti, volti a ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore. Quest’ultimo può, inoltre, formalizzare il contenuto delle dichiarazioni attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta.
Il colloquio non documentato in esame, anche detto “conoscitivo”, è dunque funzionale all’eventuale assunzione di informazioni oppure a una dichiarazione rilasciata in forma scritta. Qualora le informazioni ottenute dal colloquio siano ritenute non utili al procedimento, l’avvocato non ha l’obbligo di presentarle o registrarle durante il procedimento.
Infine, questa ricerca di informazioni è priva di restrizioni, salvo sempre dichiararne la sua esecuzione, come dice UCPI nell’art. 8: «Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle investigazioni difensive.
In ogni caso, nello svolgimento dell’attività di individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità di rivelare il nome dell’assistito. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.» Non sussiste, dunque, ancora alcuna regola generale che disciplini questa iniziativa, come non esiste nulla sul Codice di come si convoca il soggetto testimone.