Indagini difensive

Per indagini difensive si intendono tutte le attività investigative svolte da un avvocato difensore volte ad individuare le prove a favore del proprio cliente, nelle forme e per le finalità indicate all’interno del codice di procedura penale.

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Le Investigazioni difensive cosa sono

L’Investigazione difensiva cosa dice la legge

La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo nel quinto libro del codice di procedura penale, interamente dedicato alla disciplina delle indagini che l’avvocato difensore ha il diritto di svolgere in favore del proprio assistito. Questa legge pone fine alle modalità precedentemente osservate nella giustizia Italiana, con le quali l’imputato, per difendersi, aveva soltanto la possibilità di limitarsi a contraddire gli elementi presentati dall’accusa, senza, di fatto, poterne apportare di nuovi.

La difesa ha quindi guadagnato un ruolo più dinamico nel procedimento legislativo, comportando uno sviluppo necessario di nuove professionalità e strumenti da adottare. Più nel dettaglio, l’art. 327 bis c.p.p., introdotto dall’art. 7 L. 397/2000, afferma che il difensore può effettuare indagini difensive «per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito», stabilendo anche la facoltà di svolgere attività di indagine a beneficio del proprio cliente con l’ausilio di investigatori specializzati.

Fondamentalmente, l’attività dell’investigatore si concentra su una serie di attività, tipiche e atipiche, il cui scopo è la ricerca di fonti e prove a favore dell’indagato. Le attività tipiche comprendono i colloqui non documentati, nei quali si esaminano gli elementi utili alla difesa dell’imputato; mentre gli atti atipici includono le ricerche, le registrazioni e sopralluoghi effettuati in luoghi pubblici, le conversazioni informali e qualunque altro fattore utile alle indagini.

I colloqui non documentati

Uno degli strumenti più utili per il difensore è, senza alcun dubbio, quello di contattare i soggetti a conoscenza di qualche particolare informazione utile per la ricostruzione dei fatti, volti a ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore. Quest’ultimo può, inoltre, formalizzare il contenuto delle dichiarazioni attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta.

Il colloquio non documentato in esame, anche detto “conoscitivo”, è dunque funzionale all’eventuale assunzione di informazioni oppure a una dichiarazione rilasciata in forma scritta. Qualora le informazioni ottenute dal colloquio siano ritenute non utili al procedimento, l’avvocato non ha l’obbligo di presentarle o registrarle durante il procedimento.

Infine, questa ricerca di informazioni è priva di restrizioni, salvo sempre dichiararne la sua esecuzione, come dice UCPI nell’art. 8: «Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle investigazioni difensive.

In ogni caso, nello svolgimento dell’attività di individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità di rivelare il nome dell’assistito. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.» Non sussiste, dunque, ancora alcuna regola generale che disciplini questa iniziativa, come non esiste nulla sul Codice di come si convoca il soggetto testimone.

Sopraluoghi

Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi, nelle investigazioni difensive, è possibile prenderne visione al fine di procedere alla loro descrizione oppure per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.

L’accesso ai luoghi può essere documentato dalla difesa, o da investigatori privati autorizzati, mediante la compilazione di un verbale in cui sono riportati: data e luogo di accesso, estremi di tutte le persone coinvolte, stato di luoghi e oggetti, indicazione di eventuali rilievi effettuati e sottoscrizione delle persone che hanno partecipato all’intervento.

ll difensore può anche accedere a luoghi privati,  non aperti al pubblico, per effettuare l’attività di sopralluogo e rilevazione. In caso di difetto del consenso da parte del proprietario, il legale potrà chiedere l’autorizzazione al PM, il quale, però, oltre a decidere di far partecipare anche suoi delegati, potrà indicare le modalità di esecuzione delle operazioni richieste dalla difesa.

I risultati d’indagine

I risultati delle indagini difensive, che costituiscono prove a favore dell’imputato, sono raccolti nel fascicolo del difensore, il quale può essere direttamente presentato al giudice durante le indagini e nell’udienza preliminare. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, può esaminare il fascicolo dell’avvocato difensore e ottenere copia della documentazione prima di prendere una decisione su richiesta delle altre parti o su loro intervento.

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