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Infedeltà coniugale e matrimoniale
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Dopo un approfondito confronto con il Cliente, che espone i propri dubbi e le proprie perplessità, viene attivata l’indagine sull’infedeltà tramite un investigatore privato per tradimenti. Spesso è necessario infatti accertare la violazione dell’obbligo di fedeltà; ricordiamo sempre che le prove raccolte sono utilizzabili in sede stragiudiziale o giudiziaria.
Il progetto investigativo è definito anche e soprattutto in relazione alla spesa che il Cliente dovrà sostenere: è importante perciò avere un quadro che sia il più chiaro possibile, per definire azioni, tempi e modalità. Questo tipo di indagine deve essere svolto da un investigatore privato competente, in quanto si tratta di prove che spesso verranno utilizzate in tribunale.
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Esistono alcuni “segnali” utili a capire se è effettivamente necessario rivolgersi a un’agenzia investigativa:
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In Diritto, il concetto di fedeltà è uno dei doveri coniugali che ha subito più modifiche nel corso del tempo. Infatti, il concetto di fedeltà è stato ampliato e allontanato dal semplice tradimento fisico, inteso come “avere rapporti intimi con una persona diversa dal coniuge”; violare il dovere di fedeltà non coincide quindi obbligatoriamente con l’esistenza di una relazione extraconiugale, tradimento virtuale.
La Cassazione ha recentemente dichiarato che la fedeltà “consiste nell’impegno che ricade su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi” e che la “fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda”.
L’espressione infedeltà coniugale non coincide obbligatoriamente con intrattenere rapporti sessuali extraconiugali: si tratta invece più specificatamente di infedeltà sentimentale o addirittura apparente. Per fare un esempio, l’addebito per colpa potrebbe essere richiesto anche e soprattutto in caso di relazioni “virtuali” (sviluppate telefonicamente o tramite i social network).
La Suprema Corte afferma, con la sentenza 9287/97, che “sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge che, pur senza porre in essere un adulterio reale, in trattenga con un estraneo una relazione platonica, che in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell’ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo ad un plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge”. Un giudice quindi può ritenere punibile anche l’amore platonico, qualora sia accertato il fatto che la crisi coniugale dipenda da ciò.
Altra fattispecie concreta, la Corte di Cassazione civile definisce, il 7 settembre 1999 n. 9472; una violazione dei doveri matrimoniali del coniuge anche quando l’adulterio non si consuma con terzi.
Se riscontrata, l’infedeltà coniugale può essere causa dell’addebito della separazione se provata e riconducibile alla crisi dell’unione.
Infine, l’art. 151 del Codice Civile prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la separazione di stabilire a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile: è il caso della “separazione con addebito” caratterizzata dal riscontro che uno dei coniugi ha avuto comportamenti contrari o non ha rispettato gli obblighi coniugali.
In questi casi specifici, la pronuncia di addebito comporta la perdita del diritto all’assistenza previdenziale e al mantenimento e può influire sulla quantificazione dell’assegno in fase di divorzio.
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