Incontri extraconiugali
Il tradimento virtuale: cosa dice la legge
Quando si instaurano delle relazioni con amanti o si fanno incontri extraconiugali, si innescano dei meccanismi di infedeltà coniugale che vanno al di là dell’intima sfera persona e privata di coppia . Se una relazione è tenuta nascosta alla luce del giorno per ovvie ragioni, non vuol dire che sia privo di regolamentazione e che determinate situazioni legate a questo rapporto non possano essere in alcun modo tutelate.
Tradimenti virtuali: Vediamo alcune delle leggi che si applicano alle relazioni tra amanti in due casi differenti
Primo caso: Sentenza 1° Marzo 2011, n° 7929
La relazione con amanti può rientrare nel concetto di famiglia oggetto di tutela del reato di maltrattamenti.
Stando alla sentenza emanata dai Giudici della Corte di Cassazione infatti, la relazione adulterina rientra nel concetto di famiglia al quale viene applicato l’art. 572 del Codice penale. Condizione necessaria e sufficiente perché tale relazione possa essere oggetto alla tutela prevista dall’articolo, risiede nella tipologia della relazione stessa: deve essere stabile e duratura. Questa condizione nell’ottica della legge fa innescare obblighi reciproci di solidarietà ed assistenza.
Nella sentenza stessa il Giudice per le indagini preliminari ha applicato all’indagato, che ha commesso la violenza, la custodia cautelare in carcere per maltrattamenti verso la propria amante, procurandole lesioni gravi. La sentenza è stata poi confermata dal Tribunale di competenza che ha condannato l’uomo al pagamento delle spese legali nonché di una sanzione di 1000 euro.
La condanna per maltrattamenti vale anche nel caso in cui chi commette il reato vive ancora a tutti gli effetti sotto al tetto con coniuge e figli; infatti, a nulla è valso il ricorso dell’indagato che ha provato a far decadere le accuse facendo leva sull’attuale convivenza con la propria famiglia per dimostrare che non si trattasse di uno stabile rapporto di comunità familiare.
Un altro elemento importante che ha decretato l’inammissibilità del ricorso riguarda la possibilità di ricostruire l’esistenza di una relazione stabile tra l’indagato e l’amante indicata nella sentenza come la persona offesa in termini di relazione stabile.
In questo ambito, è importante evidenziare come la legge sia andata avanti e come si sia evoluto assieme ad essa il concetto di “maltrattamento ai danni di una persona della famiglia”; si tratta di una nozione che si è estesa anche alla sfera di sofferenze non fisiche: maltrattamento morale, psicologico, la vessazione.
Tutti questi atteggiamenti per essere considerati parte integrante del reato devono essere costanti, abituali e protratti nel tempo.
Secondo caso: Sentenza 31 Luglio 2009, n° 31758
Minacciare l’ex amante di diffondere immagini “hard” integra il delitto di violenza privata, che rientra negli articoli 56 e 610 del Codice penale.
È il caso di un uomo che ha minacciato di diffondere materiale audio-visivi riguardanti rapporti sessuali con l’ex amante, che aveva deciso di voler tornare a vivere con il marito, con lo scopo ultimo di far proseguire la relazione. In questo scenario, la Suprema Corte ha ritenuto che gli sms inviati al marito della donna vadano interpretati come gesti da ricondursi ad una condotta di violenza privata ai danni del marito e di violenza di tipo morale nei confronti della donna.
Infine, tutti gli intenti messi in atto dall’uomo non hanno fatto nient’altro che mettere in evidenza e ribadire il dolo specifico dell’illecito compiuto che era volto a costringere l’ex amante a riprendere la relazione extraconiugale.
In sintesi, l’uomo è stato dall’inizio condannato in primo grado per tentata violenza privata ai danni dell’ex amante; secondo l’articolo ex 616 del Codice di procedura penale, la sanzione pecuniaria nei suoi confronti è stata confermata anche in secondo grado e nuovamente riconfermata dalla Cassazione nonostante il ricorso fatto dall’uomo.