Concorrenza parassitaria: cos’è e come fermarla
Quando un’impresa richiede una consulenza per l’investigazione aziendale, vuol dire che nasce la necessità che un professionista si occupi di indagini specifiche all’interno dell’azienda per contrastare eventuali minacce inerenti ad alcune specifiche tematiche o aree, tra cui:
- spionaggio industriale
- sicurezza aziendale
- concorrenza sleale
- controllo dei dipendenti.
Di questi quattro aspetti che riguardano le investigazioni aziendali, in questo testo ne approfondiamo uno molto importante e che richiede un’alta specializzazione operativa legale, professionalità e massima riservatezza: stiamo parlando della concorrenza sleale parassitaria.
Che cosa è la Concorrenza parassitaria?
Si tratta di una forma di concorrenza sleale per cui un imprenditore analizza e sfrutta le orme di un concorrente al fine di imitarlo, replicare le sue strategie, rubargli idee ed ottenere così un beneficio economico. In questo caso si tratta di violazione della proprietà intellettuale.
La prima cosa da verificare qualora l’azienda sostenga che un competitor stia operando in concorrenza sleale parassitaria è che l’azienda in questione sia realmente all’interno dello stesso settore economico e che quindi, sussista la concorrenza specifica a livello economico.
Una volta compreso ciò tramite un’analisi specifica sui mercati delle aziende prese in causa, è necessario basarsi sul codice civile che disciplina gli atti di concorrenza sleale, nella fattispecie l’articolo 2598 che, mediante i suoi due primi comma, regola esattamente la concorrenza sleale tra operatori economici.
L’articolo infatti parla di concorrenza sleale realizzata tramite azioni di confusione, tra prodotti o attività proprie e dei concorrenti e tramite atti di denigrazione o vanteria, rispetto a prodotti o attività di un concorrente a discapito di quest’ultimo.
Il terzo comma del medesimo articolo permette inoltre di considerare come atti di concorrenza sleale anche quelli che possono intaccare i principi della correttezza professionale.
Quali sono i comportamenti che sanciscono gli atti di concorrenza sleale parassitaria?
Per esempio usare nomi o segni che determinino confusione e che compromettano nomi e segni distintivi legittimamente usati dal concorrente, ma non solo, anche imitare esplicitamente prodotti o altri mezzi del concorrente, diffondere notizie e apprezzamenti sull’azione dell’impresa concorrente al fine di screditarla e avvalersi, sia in forma diretta che indiretta, di qualsiasi mezzo non in linea con i principi della correttezza professionale.
L’imitazione viene considerata totalmente illecita e, in caso di imitazione, la concorrenza sleale diventa parassitaria. Questa particolare tipologia di concorrenza si divide in ulteriori tipologie e cioè: la concorrenza sleale diacronica, per cui l’imitazione è svolta in maniera ripetuta rispetto a ogni iniziativa del concorrente, e concorrenza sleale sincronica, quando intercorre un breve lasso di tempo dall’ultima iniziativa più sostanziale del competitor.
Questa forma di illecito affonda le radici nel 1956 da Remo Franceschelli che ha teorizzato la nuova formula prendendo spunto dalla Convenzione di Parigi del 1889 per la protezione della proprietà industriale e dalla dottrina francese di metà ‘800.
Non risulta però molto semplice definire il “breve lasso di tempo” a cui si riferisce. Soprattutto con la società contemporanea estremamente veloce e che consuma rapidamente messaggi pubblicitari e prodotti, diventa molto complesso riuscire a dire con certezza quando quel tempo si conclude. Perciò al fine di tutelare la proprietà intellettuale e industriale, esistono dei criteri prestabiliti che sanciscono questo lasso di tempo.
Per distanza temporale s’intende quindi quel periodo in cui l’ideatore della nuova iniziativa attende riscontri particolari dal lancio di una determinata novità, ovvero:
- incassi
- promozione
- eventuali approvazioni o reclami
- avviamento dell’attività.
La difficoltà di determinare questo lasso di tempo sta nel fatto che la creatività viene tutelata solo per un preciso periodo, cioè finché può essere considerata dal pubblico originale, e termina quando tale novità diviene patrimonio comune, quindi si può considerare ammortizzato il capitale investito dall’impresa per lo sforzo creativo.
Come tutelarsi in caso di concorrenza parassitaria
La tutela nei confronti della concorrenza parassitaria è essenziale per l’impresa, per mettere in sicurezza il diritto di intraprendere una strategia commerciale totalmente esclusiva.
Ci sono diversi modi per potersi tutelare, in quanto in egual misura, molti sono i modi con cui un competitor può attivare atti di concorrenza sleale parassitaria. Per esempio, non si può escludere la possibilità di ingaggiare un ex dipendente dell’azienda da spiare. Un ottimo modo per potersi tutelare da azioni di questo tipo è quindi includere nei contratti con i dipendenti un patto di non concorrenza.
Questo è uno dei mezzi a disposizione delle attività economiche per impedire ai concorrenti l’utilizzo non autorizzato e sleale delle attività esclusive realizzate.
Per quanto riguarda gli strumenti specifici di tutela previsti dall’ordinamento invece, si potrà far ricorso alle misure, anche cautelari, previste dalla legge e cioè:
- l’articoli 670 e 700 Cod. Proc. Civ. sequestro giudiziario; inibitoria e altri provvedimenti d’urgenza;
- l’articoli 2599 e 2600 del Codice Civile inibitoria; risarcimento del danno; pubblicazione della sentenza.
Se dovesse esserci anche una lesione dei diritti sui marchi e sui modelli come nel caso dell’esclusiva commerciale, è possibile accedere a tutte le misure specificamente previste dal Codice della Proprietà Industriale.
Nel campo aziendale e industriale, tutelarsi anche in campo legale dalla concorrenza, è importantissimo.
Ogni nuova idea e strategia deve restare al sicuro per garantire una buona riuscita dei singoli progetti; per questo, affidarsi ai migliori professionisti nel campo delle investigazioni è l’unico modo per tutelarsi e affrontare in maniera efficace l’eventuale presenza di una concorrenza parassitaria.