Investigazioni private e violazione della privacy
Pedinare una persona è reato?
Le investigazioni private sono spesso finalizzate all’acquisizione di dati e informazioni utilizzabili in giudizio dalle parti. Ci sono però alcune regolamentazioni e norme da tenere a mente per un investigatore privato in modo da non ledere la privacy dei soggetti interessati.
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1) Investigazioni in ambito lavorativo
Lo Statuto dei lavoratori vieta l’utilizzo di strumentalizzazioni che possano servire per controllare a distanza l’attività lavorativa di un dipendente. Questi strumenti possono essere utilizzati solo se il fine ultimo sia la sicurezza sul posto di lavoro o la tutela del patrimonio aziendale. I controlli sono effettuati solo in accordo con le rappresentanze sindacali o con l’Ispettorato del lavoro.
Se è vero che il datore di lavoro non può mai controllare il dipendente mentre sta lavorando e ha il divieto categorico di verificare se esegue correttamente le mansioni assegnategli, è anche vero però che può farlo alla fine dell’orario di servizio.
Il pedinamento è inteso in tal caso come controllo di comportamenti esterni che potrebbero danneggiare l’azienda, come per esempio i permessi per malattia usati per andare in vacanza o svolgere altre attività non permesse. In questo caso, un agente investigativo può effettuare l’indagine in luoghi pubblici (per strada, per esempio) o, eventualmente, se appostato all’uscita dell’azienda per controllare chi va via prima dell’orario di chiusura e dove si reca. Il pedinamento del lavoratore che non rispetta i propri turni e abbandona il posto di lavoro anzitempo è lecito.
Secondo la Cassazione, è legittimo il licenziamento in tronco di un dipendente se si è ripetutamente allontanato dall’ufficio durante l’orario di servizio senza timbrare il badge in uscita e facendo così risultare la regolare presenza in servizio.
Chi si accorge solo dopo molto tempo di essere stato pedinato non può sporgere querela se, in quell’istante, il pedinatore desiste dalla propria attività. Infatti, finché tale comportamento non è stato scoperto non può aver destato timori, mentre nel momento in cui tale timore sorge, il pedinamento non è più sussistente e, quindi, lesivo. Ciò che conta è, infatti, che al momento del pedinamento sorga un turbamento per la vittima.
2) Investigazioni in ambito privato
Spiare una persona è lecito: in Italia, infatti, non esiste il reato di pedinamento e assumere un investigatore per seguire una persona non è contro la legge, seppur non si oltrepassino determinati limiti:
- è importante che non si vada a creare, nel progetto spiato, una condizione di ansia e paura (reato di Molestia o Stalking)
- l’atto di spionaggio può avvenire esclusivamente in un luogo pubblico, come su una strada, in un parco o in auto, sempre senza minacciare la persona pedinata
Alcuni esempi:
Un personaggio famoso pedinato da un fotografo non è reato fino a che il comportamento di quest’ultimo non diventi inopportuno o ossessivo. Una moglie può spiare il proprio marito solo se fatto con discrezione e senza creare disagio e timore.
Per incorrere in colpe penali, il pedinamento inopportuno non deve necessariamente essere abituale. Se è lecito registrare una conversazione all’insaputa dell’altra persona, non lo è più se si lascia il registratore e si va altrove. Il presupposto per considerare lecita la registrazione è che colui che registra partecipi alla conversazione e non sia, invece, altrove.
Secondo il Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della protezione dei dati personali) “non sussiste obbligo di acquisire il consenso scritto dell’interessato per il trattamento dei dati effettuato durante le investigazioni” (l’art. 24, c. 1, lett. f); le eventuali fotografie, le registrazioni video o audio raccolte durante l’attività di spionaggio non possono sempre essere usate in fase giudiziaria, in quanto non possono costituire una prova documentale certa in un’eventuale causa.