Molestie telefoniche
Stalking telefonico come difendersi
Quotidianamente possono capitarci degli episodi spiacevoli, le molestie telefoniche che ci creano una sensazione di disagio sentendoci vittime di uno stalker e alle quali non sappiamo dare un nome o il giusto peso, non sapendo di conseguenza di poter affrontare la situazione in un modo ben preciso ponendo fine al fastidio.
Un esempio di molestia telefonica
Prendiamo il caso dell’operatore telefonico che ci chiama tutti i giorni e a qualsiasi ora, magari anche nel mezzo della cena, per proporci delle offerte commerciali che vanno dalla nuova tariffa telefonica all’acquisto di servizio: questa situazione è considerata un vero e proprio reato di molestie telefoniche. La sentenza di riferimento è la 08/02/2018 n. 6064, emanata dalla Cassazione penale che ha visto la condanna in primo grado di un soggetto per il reato di molestia dal Tribunale di Treviso.
L’articolo 660 codice penale
La Corte di Cassazione è arrivata a questa decisione attingendo alle norme del diritto penale art 660 cp, in particolare:
All’articolo 660 “molestia o disturbo alle persone” che recita: “ chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”.
Affinché si possa parlare di molestie telefoniche devono esserci due condizioni necessarie: l’operatore deve chiamare diverse volte durante la giornata e in un periodo di tempo prolungato nel tempo. Un altro elemento importante è manifestare il proprio disappunto nei riguardi di quella telefonata sottolineando indirettamente l’invadenza del call center .
É importante distinguere questo caso da quello in cui le molestie telefoniche sono talmente pressanti da nuocere la serenità psichica della vittima e/o alla quale vengano accostati anche episodi di pedinamento, perché in questa fattispecie si è di fronte ad un reato di stalking.
Reato di molestie telefoniche
Ritornando all’articolo 660 del Codice penale e al caso dei call center, per “petulante” si indica quell’operatore che è talmente insistente e invadente da rendersi arrogante e arrecare un fastidio che porta la vittima a cambiare le proprie abitudini modificandone inconsapevolmente la libertà; un esempio concreto di cambiamento di abitudine è quando si spegne il telefono per non ricevere più quella chiamata.
Sono stati numerosi i dibattiti attorno al termine “mezzo del telefono” e l’uso che ne viene fatto, perché nel tempo l’innovazione tecnologica ha ampliato le sue funzionalità: non si parla più solamente di chiamate o SMS ma sono subentrate anche e-mail e social network. Per quanto riguarda questi ultimi, inizialmente non venivano ricompresi nel termine “luogo pubblico o aperto al pubblico” perché la Corte Suprema riteneva che l’inizio di una comunicazione su tale piattaforma avvenisse a seguito di un’accettazione preliminare di un utente e fosse possibile rimuoverlo in un secondo momento.
Ad oggi anche le piattaforme social rientrano nella fattispecie (sentenza 11/07/20014 n. 37596).
Denuncia per molestie telefoniche, come denunciare
La prima cosa che possiamo fare in caso di stalking è inserire il nostro numero di telefono all’interno del registro pubblico delle opposizioni per segnalare la nostra volontà di non ricevere chiamate a scopo commerciale ed è possibile farlo via mail, telefonando e tramite raccomandata.
Nel caso in cui anche dopo la registrazione si continuino a ricevere chiamate commerciali, è possibile effettuare una segnalazione al garante della privacy, richiedendo la cancellazione dei propri dati personali (avendo il diritto anche di chiedere ai call center dove abbiano reperito tali informazioni sensibili) oppure è possibile rivolgersi all’ autorità giudiziaria, che provvederà a emettere una sentenza di condanna a carico del call center.
Si ha inoltre tutto il diritto di richiedere un risarcimento dei danni che verrà valutato sulla base del tempo, ossia quanto è stato prolungata nel tempo la molestia telefonica, e sulla base del danno esistenziale ai danni della vittima.