Reato di Stalking come denunciare una persona
Stalker reato: di cosa si tratta, come difendersi
Il reato di stalking è facilmente comprensibile se definito con il suo nome originale, ovvero “atti persecutori”. Il Codice Penale, articolo 612 bis cp ci dice: ”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo stalker è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La legge contro lo stalking
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Si tratta di comportamenti persecutori a danno della persona, che è costretta a modificare le proprie abitudini quotidiane in relazione alla persecuzione subita. Alcuni esempi possono essere: molestie telefoniche, minacce, atti lesivi in generale della libertà personale che inducono un senso di timore e paura nella persona.
Il soggetto vive quindi uno stato di perenne ansia, paura per la propria incolumità e quella delle persone care: questa situazione può, ma non deve essere necessariamente accertata tramite perizia medica. Questo tipo di reato è purtroppo assai diffuso, e la pena varia a seconda dei casi in oggetto; è un reato a dolo generico, identificabile in comportamenti seriali.
Le Vittime di stalking
Nella maggior parte dei casi, le vittime di stalking sono donne ed è bene ricordare che ora, dopo anni di lotte, finalmente le denunce sono aumentate. Spesso, gli stalker sono persone vicine o che conoscono la vittima (partner o ex, amici, conoscenti o fan se si tratta di celebrità).
Generalmente, l’inizio dello stalking è una intromissione graduale nella vita privata della vittima (oggetto del desiderio) tramite telefonate, sms, email o altri metodi di contatto. Si assiste poi a un lento aumento di queste azioni (pedinamento, appostamento, introduzione nelle abitazioni), che in certi casi possono sfociare anche in omicidi.
Nonostante le credenze popolari, il molestatore non sempre ha precedenti penali o è affetto da disturbi mentali.
Al fine della configurazione della fattispecie, è necessario che lo stalker provochi un grave disagio psichico nella vittima, che ha difficoltà nello svolgimento regolare della sua vita. Molto importante il fatto che non siano rilevanti gli atti in quanto tali, quanto la loro continuità nel tempo: è proprio la ripetitività degli atti a distinguere questo tipo di reato (diverso, per esempio, dalle molestie o minacce).
Denuncia stalking, cosa fare se si è vittime
Il soggetto che subisce lo stalking ha la facoltà di presentare querela entro sei mesi degli eventi lesivi/persecutori: tale gesto costituisce la volontà di punire penalmente l’autore della persecuzione e può essere rimesse solo ed esclusivamente dinanzi a un giudice. Comunque è possibile, prima della querela, procedere a una “procedura di ammonimento del questore” (art. 8 della l. n. 38/2009). Tale provvedimento, amministrativo e di sola competenza del Questore, è un invito a interrompere il comportamento lesivo nei confronti della vittima.
Qualora questo non accada, la vittima può e deve rivolgersi alle autorità competenti, cosicché lo stalker possa essere perseguito penalmente senza necessità di querela (ai sensi dell’ articolo 612 bis codice penale).
Esiste la possibilità di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (ex art. 282-ter c.p.p.).
Tuttavia, è previsto un particolare procedimento in tema di remissione della querela: può essere soltanto processuale. È possibile anche riparare al danno attraverso un risarcimento in denaro: qualora il giudice ritenga congrua la somma di denaro offerta dall’imputato, il reato si estinguerà anche senza l’assenso della vittima (art. 162-ter).
Fondamentale è richiedere l’istanza di punizione: si tratta di una richiesta formale, ma assolutamente necessaria affinché lo stalker venga punito per i reati commessi.