Separazione con addebito tradimento
Separazione con addebito per tradimento
Il vincolo del matrimonio è un vero e proprio contratto tra i coniugi, che implica diritti e doveri tra gli sposi: Il tradimento, in questo caso, rappresenta una violazione di tali doveri. Nell’immaginario collettivo l’infedeltà coniugale è vista come il motivo certo di separazione, oltre che violazione del dovere coniugale, ma è anche un danno irreparabile alla fiducia e al rispetto interno alla coppia, gli elementi fondamentali di ogni relazione.
L’articolo 143 del codice civile enuncia il concetto alla base del vincolo matrimoniale:
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
L’infedeltà coniugale non mette quindi solo a dura prova la relazione, ma può generare una vera e propria crisi di coppia, che nei casi peggiori porta a scegliere la strada della separazione. In questo caso, se la crisi è causata proprio dal tradimento della moglie o dal tradimento del marito, l’addebito appare inevitabile. Sarà compito del coniuge “infedele” provare, nel giudizio di separazione, che la propria infedeltà non ha provocato direttamente la crisi.
Tradimento coniugale legge l’articolo 151 codice civile
Nell’articolo 151 del codice civile si evince che la separazione può essere richiesta quando si verificano delle circostanze che rendono insostenibile la prosecuzione della convivenza oppure quando recano grave pregiudizio all’educazione dei figli. Spetta al giudice, a cui si è presentato ricorso per la separazione, il compito di accertare che uno dei due coniugi abbia violato alcuni doveri matrimoniali, decidendo che la separazione gli sia addebitata ai sensi dell’art. 151 c.c.
In caso di adulterio, il giudice dovrà verificare che esso sia stato proprio la causa principale a scatenare la crisi matrimoniale (è necessario inoltre che l’infedeltà sia l’unica causa di separazione). Diversamente, se il tradimento è successivo alla crisi coniugale, e quindi non ne è la causa determinante, al coniuge infedele non verrà addebitata la separazione, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20256 del 19/09/2006.
Pertanto la sola infedeltà coniugale non basta a generare automaticamente l’addebito, ma deve essere la causa determinante della separazione (Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999). Secondo la Cass. civ. sez I del 21 settembre 2012, n. 16089
“l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si’ da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza”.
Dunque, se il matrimonio era già concluso per altri irrimediabili motivi, l’infedeltà viene considerata una conseguenza e non la causa della fine del legame matrimoniale, per questo motivo non verrà addebitata la separazione.
Se il giudice infine stabilisce la separazione con addebito, le conseguenze che riguardano il coniuge “infedele” sono le seguenti:
- la perdita o la rivalutazione dell’assegno di mantenimento;
- la revoca dei diritti ereditari, non può dunque succedere al proprio coniuge in caso di sua morte;
- la perdita del diritto in materia previdenziale, come ad esempio la pensione di reversibilità;
- la possibilità di versare un risarcimento al coniuge che ha subito la separazione (ex art, 2043 c.c.).
Ciononostante, se il coniuge infedele, a seguito della separazione addebitata, risulta essere in uno stato di bisogno ha diritto ad un assegno alimentare a carico dell’altro coniuge.